Lo statuto

Art. 1
Viene costituito con sede in Trento il "Circolo Ricreativo Dipendenti Provinciali".

 

Art. 2
Scopo del Circolo, che è apartitico e apolitico, è quello di promuovere iniziative a carattere culturale, artistico, ricreativo-sportivo, turistico e assistenziale.
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Provinciali non ha scopo di lucro diretto od indiretto. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal primo di gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3
Possono fare parte del Circolo come Soci i dipendenti in servizio o in pensione della Provincia Autonoma di Trento, il personale assunto fuori ruolo e le persone comandate presso i Servizi della Provincia Autonoma di Trento purché in regola con la quota sociale.

Art.4
Per ottenere l'ammissione al Circolo occorre presentare richiesta scritta al Presidente o a uno qualsiasi dei componenti il Consiglio Direttivo. Con l'ammissione al C.R.D.P. ciascun Socio accetta incondizionatamente ed espressamente quanto disposto dallo Statuto e dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
Ogni Socio effettivo è tenuto al pagamento della quota associativa che sarà trattenuta in un'unica soluzione, sullo stipendio previa delega del Socio all'ufficio stipendi della P.A.T., oppure pagata direttamente alla segreteria del circolo. L' ammontare sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo e comunicato, in caso di variazioni, ai soci.
Per i pensionati della Provincia la quota associativa dovrà essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.
La quota sociale deve essere versata per l'intero anno, risultando nulle pertanto eventuali modifiche o revoche alla delega prima di tale scadenza.
La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
La quota associativa non può essere trasmessa ad altre persone.

Art. 5
L'appartenenza al Circolo dei singoli iscritti cessa:
a) per risoluzione del rapporto di impiego con l'Amministrazione provinciale per motivi diversi dal colloca- mento a riposo;
b) per dimissioni scritte dell'associato;
c) per espulsione motivata e scritta pronunciata dal Consiglio Direttivo: nel caso di infrazione del presente Statuto; in caso di indegnità morale;
d) per morosità causa mancato rinnovo della tessere sociale.
Contro la decisione del Consiglio Direttivo l'interessato può presentare ricorso, entro venti giorni dalla notifica scritta, al Collegio dei Probiviri.

Art. 6
Il patrimonio del Circolo è costituito:
a) dalle quote sociali;
b) dai residui finanziari di gestione;
c) da eventuali altri beni e contributi dell'Ente Pubblico;
d) da contributi supplementari dei soci.
Gli eventuali avanzi di gestione annuale non possono essere distribuiti, anche indiretta- mente, ai soci, ma vanno ad aumentare il patrimonio sociale.

Art. 7
Il Circolo svolge la sua attività in tre campi principali: culturale-artistico, ricreativo-sportivo e assistenziale.

Art. 8
Il Presidente della Giunta Provinciale è di diritto il Presidente onorario del Circolo.

Art. 9
Organi del Circolo sono:
a) l'Assemblea Generale dei soci;
b) il Presidente effettivo;
c) il Consiglio Direttivo;
d)il Collegio dei Sindaci;
e)il Collegio dei Probiviri.
I Componenti gli organi sociali sono eletti dall'Assemblea Generale con votazione a scrutinio segreto e con le modalità di seguito specificate.
Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Se nel corso del quadriennio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri e non sia possibile la loro sostituzione con coloro che nella precedente rispettiva elezione risultano aver ricevuto più voti dopo gli eletti, l'Assemblea Generale dei Soci procede ad eleggere i componenti mancanti con votazione segreta espressa dai partecipanti all'assemblea stessa. I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri così eletti dall'Assemblea Generale dei Soci scadono nel loro mandato insieme a quelli in carica "all'atto della loro elezione".
L'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri avviene mediante votazione segreta espressa da tutti i Soci regolarmente iscritti.
Ogni Socio, che alla data di indizione delle votazioni risulta iscritto regolarmente al Circolo, ha diritto di voto.
Entro 60 giorni prima della scadenza del mandato dei membri in carica, sarà fissata la data delle elezioni.
Entro 30 giorni precedenti la data delle elezioni dovranno esser presentate le candidature per iscritto alla sede del Circolo.
Ogni Socio non potrà esprimere più di tante preferenze quanti sono i componenti degli organi che vengono eletti.

Art. 10
L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana. Essa si riunisce ordinariamente una volta all'anno, entro il mese di maggio. L'assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso da inviare ai soci, oppure mediante pubblicazione di avviso a mezzo stampa e con esposizione all'albo sociale, almeno dieci giorni prime delle adunanze con l'ordine del giorno dei lavori; l'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
L'Assemblea viene aperta dal Presidente o da chi ne fa le veci e procede alla elezione dell'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente e dal Segretario.
Negli anni di rinnovo delle cariche sociali provvede anche alla nomina della commissione di verifica poteri e di scrutinio composta da tre persone, che distribuiranno le schede di votazione ai soci presenti in Assemblea.
L'Assemblea Generale approva lo Statuto e le successive modifiche, elegge i Sindaci (effettivi e supplenti), i Probiviri, il Consiglio Direttivo, esamina ed approva annualmente bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario ed economico, dà agli organi sociali le direttive generali per il funzionamento del Circolo.
Le votazioni dell'Assemblea avverranno per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata in qualsiasi momento su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto del numero dei Soci che ne faccia domanda scritta al Presidente effettivo.
Le adunanze sono valide quando il numero degli intervenuti raggiunga almeno la metà più uno degli iscritti, in prima convocazione; in seconda convocazione, che può anche avere luogo almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L'Assemblea delibera con la maggioranza di metà più uno dei Soci presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario e sarà esposto in visione all'albo sociale, sito presso la sede del Circolo.
Ogni socio ha diritto a rappresentare in Assemblea un altro socio.

Art. 11
Il Presidente effettivo rappresenta legalmente il Circolo, convoca l'Assemblea Genera- le ed il Consiglio Direttivo, presiede e coordina l'attività di quest'ultimo, e lo impegna validamente nei confronti dei terzi, entro i limiti della deliberazione del Consiglio Direttivo e degli indirizzi assembleari.
Il Consiglio Direttivo è responsabile dell'andamento del Circolo nei confronti di terzi, entro i limiti delle proprie deliberazioni.
Il Consiglio Direttivo è responsabile dell'andamento del Circolo nei confronti degli indirizzi dati dall'Assemblea.

Art. 12
Il Consiglio Direttivo è composto da dodici Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci effettivi.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente effettivo, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, un Tesoriere , un Segretario e provvede alla suddivisione degli altri incarichi.
I componenti il Consiglio Direttivo che, dall'esame dei verbali di seduta, saranno risultati assenti a più di un terzo delle riunioni convocate nel corso di un anno, dovranno essere confermati dall'Assemblea nel loro incarico.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Art. 13
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sotto la Presidenza del Presidente effettivo od in caso di assenza o impedimento di questi, del Vice Presidente, normalmente una volta al mese, ed in via straordinaria a richiesta del Presidente o almeno della metà dei membri.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri, le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente della riunione.
Il Consiglio Direttivo delibera in generale sull'attività del Circolo secondo gli indirizzi assembleari, predispone lo schema di bilancio da approvarsi dall'Assemblea, autorizza le spese che ritiene necessarie e delle quali sia garantita la copertura in sede di bilancio preventivo, nomina i collaboratori, decide sull'accoglimento delle richieste di iscrizione al Circolo.
Il Consiglio Direttivo inoltre svolge tutte le altre attività necessarie per il migliore funzionamento del Circolo.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno risultare da apposito verbale che verrà stilato dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo decide le quote associative annuali, ed anche le eventuali nuove modalità di pagamento della quota associativa.

Art. 14
Il Tesoriere cura la riscossione delle quote di associazione, tiene i libri contabili e provvede ai pagamenti relativi alle spese e alle attività istituzionali.

Il Segretario tiene i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 15
Gli incaricati dei vari settori possono avvalersi, nello svolgimento delle attività loro affidate, della collaborazione di uno o più Soci, la cui nomina verrà fatta dal Consiglio Direttivo, su proposta dell'incaricato stesso.

Art. 16
Al Collegio dei Sindaci, in numero di cinque (tre effettivi e due supplenti) è affidato il compito del controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione del Circolo. Essi esaminano gli inventari, i registri contabili e ne riferiscono annualmente all'Assemblea, esponendo le proprie osservazioni in merito.
I Sindaci possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 17
Al Collegio dei Probiviri, in numero di tre, è affidata oltre alla decisione definitiva sull'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie, che dovessero sorge- re fra soci ed il Circolo o gli organi di esso, circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto, delle deliberazioni sociali o concer-nenti comunque i rapporti sociali.
I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità e dall'obbligo del deposito delle decisioni stabilite dal codice di Procedura Civile.

Art. 18
Lo scioglimento volontario del Circolo può essere effettuato mediante il voto favorevole dei due terzi dei votanti rappresentanti la metà più uno dei Soci del Circolo che decideranno anche sull'impiego del patrimonio sociale da devolversi ad altra analoga associazione o a fini di pubblica utilità, salvo diverse disposizioni previste dalla legge.

Art. 19
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile contenute negli artt. 36 e seguenti.

approvato nell'assemblea straordinaria del CRDP del 25.6.98